la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Successione della provincia nei beni
               della disciolta Cassa mutua provinciale
 
   1. La Provincia autonoma di Bolzano succede nella  proprieta'  dei
beni  mobili  e  immobili  della disciolta Cassa mutua provinciale di
malattia di Bolzano.